IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997,  n.
449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza  pubblica»,
che disciplina le procedure di  autorizzazione  ad  assumere  per  le
amministrazioni dello Stato; 
  Visto il decreto legislativo del 30 marzo  2001,  n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative  vigenti
in materia di istruzione, relative  alle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado»; 
  Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante «Disposizioni urgenti
in materia di personale scolastico»; 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto   2008,   n.   133,   recante
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  la
perequazione  tributaria»,  e  in  particolare  l'art.  64  che  reca
disposizioni in materia di organizzazione scolastica; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  concernente
«Disposizioni  urgenti  per  la  stabilizzazione  finanziaria»  e  in
particolare  l'art.  19  che  reca   disposizioni   in   materia   di
razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128,  recante  «Misure
urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca»; 
  Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti»; 
  Vista la legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021»; 
  Vista la legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022»; 
  Visto il decreto-legge 28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  28   marzo   2019,   n.   26,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di  reddito  di  cittadinanza  e  di
pensioni» e, in particolare, l'art. 14, comma 7,  il  quale  dispone,
tra l'altro, che, ai fini del conseguimento della pensione quota  100
per il  personale  del  comparto  scuola  ed  AFAM  si  applicano  le
disposizioni di cui all'art. 59, comma 9,  della  legge  27  dicembre
1997, n. 449; 
  Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019,  n.  126,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, recante  «Misure
di straordinaria necessita' ed urgenza in materia di reclutamento del
personale scolastico e degli enti di ricerca e  di  abilitazione  dei
docenti»; 
  Vista la legge 18 luglio 2003, n. 186, recante «Norme  sullo  stato
giuridico degli insegnanti di religione cattolica  degli  istituti  e
delle scuole di ogni ordine e grado»; 
  Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante  «Disposizioni
urgenti  per  l'istituzione  del  Ministero  dell'istruzione  e   del
Ministero  dell'universita'  e  della   ricerca»,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020,  n.  12,  e  in  particolare
l'art.  1  che,   nel   sopprimere   il   Ministero   dell'istruzione
dell'universita'   e   della   ricerca,   istituisce   il   Ministero
dell'istruzione e il Ministero dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il  decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  22,  convertito  con
modificazioni dalla legge 6  giugno  2020,  n.  41,  recante  «Misure
urgenti sulla  regolare  conclusione  e  l'ordinato  avvio  dell'anno
scolastico e sullo svolgimento  degli  esami  di  Stato,  nonche'  in
materia  di  procedure  concorsuali  e  di  abilitazione  e  per   la
continuita' della gestione accademica»; 
  Visto l'art. 399 del testo unico di cui al decreto  legislativo  n.
297 del 1994, secondo il  quale  l'accesso  ai  ruoli  del  personale
docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i
licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per  cento
dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante  concorsi  per
titoli ed esami e, per il restante  50  per  cento,  attingendo  alle
graduatorie permanenti; 
  Visto il  decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.  59,  recante
«Riordino, adeguamento e semplificazione del  sistema  di  formazione
iniziale e di accesso nei ruoli di docente  nella  scuola  secondaria
per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della
professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b),  della
legge 13 luglio 2015, n. 107», e in particolare l'art. 17,  comma  2,
lettere a) e b); 
  Visto il decreto-legge 12  luglio  2018,  n.  87,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9   agosto   2018,   n.   96,   recante
«Disposizioni urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle imprese»
e, in particolare, l'art. 4, comma 1-quater, lettere a) e b); 
  Visto quanto disposto dai commi  17  e  seguenti  dell'art.  1  del
citato decreto-legge n. 126 del 2019, relativamente alle misure volte
alla riduzione del ricorso ai contratti a tempo determinato sui posti
del personale docente ed educativo rimasti vacanti e disponibili dopo
le operazioni di immissione in ruolo; 
  Visto  quanto  disposto  dall'art.  1,  comma  18-bis,  del  citato
decreto-legge n. 126 del 2019, relativamente al contemperamento delle
istanze dei soggetti collocati nelle graduatorie di  merito  e  negli
elenchi aggiuntivi dei concorsi, per titoli  ed  esami,  banditi  nel
2016 con la necessita'  di  mantenere  la  regolarita'  dei  concorsi
ordinari, per titoli ed esami, previsti dalla normativa vigente; 
  Visto inoltre, l'art. 1, comma 18-quater, del citato  decreto-legge
n. 126 del 2019, che dispone che, in  via  straordinaria,  nei  posti
dell'organico del personale  docente  vacanti  e  disponibili  al  31
agosto 2019, per i  quali  non  e'  stato  possibile  procedere  alle
immissioni in ruolo, pur in presenza di soggetti  iscritti  utilmente
nelle graduatorie valide a tale fine, in considerazione dei tempi  di
applicazione dell'art. 14, comma  7,  del  decreto-legge  28  gennaio
2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,
n. 26, sono nominati in ruolo i  soggetti  inseriti  a  pieno  titolo
nelle graduatorie valide per la stipulazione di contratti di lavoro a
tempo indeterminato, che siano  in  posizione  utile  per  la  nomina
rispetto  ai  predetti  posti.  La  predetta  nomina  ha   decorrenza
giuridica dal 1° settembre 2019 e decorrenza economica dalla presa di
servizio, che avviene nell'anno scolastico 2020/2021. I  soggetti  di
cui al medesimo comma  scelgono  la  provincia  di  assegnazione  con
priorita' rispetto  alle  ordinarie  operazioni  di  mobilita'  e  di
immissione in ruolo da disporsi per l'anno scolastico  2020/2021.  Le
autorizzazioni  gia'  conferite  per  bandire  concorsi  a  posti  di
personale docente sono corrispondentemente ridotte; 
  Visto l'art. 1-bis del citato decreto-legge n. 126 del 2019 che, al
comma 3, prevede che nelle more dell'espletamento del concorso per la
copertura dei posti per l'insegnamento della religione cattolica  che
si prevede siano vacanti e  disponibili  negli  anni  scolastici  dal
2020/2021 al 2022/2023, continuano a essere effettuate le  immissioni
in ruolo mediante scorrimento delle graduatorie generali di merito di
cui all'art. 9, comma  1,  del  decreto  dirigenziale  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 2 febbraio 2004, di
cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed  esami»  -  n.  10  del  6
febbraio 2004, relativo all'indizione di un concorso  riservato,  per
esami e titoli, a posti d'insegnante di religione cattolica  compresi
nell'ambito   territoriale   di   ciascuna   diocesi   nella   scuola
dell'infanzia, nella scuola primaria e  nelle  scuole  di  istruzione
secondaria di primo e secondo grado; 
  Visti l'art. 3, comma 1, e l'art. 2, della legge n. 186  del  2003,
relativamente all'accesso ai  ruoli  degli  insegnanti  di  religione
cattolica; 
  Visto il decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito  con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  recante:  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19» e in particolare il Capo VIII recante misure in materia  di
istruzione; 
  Visti gli articoli dal 551 al 554 del testo unico di cui al decreto
legislativo  n.  297  del  1994,  concernenti  il  reclutamento   del
personale amministrativo, tecnico e ausiliario; 
  Visto il decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,  e  in  particolare
l'art. 58, commi 5 e  seguenti,  relativamente  all'internalizzazione
dei   servizi   di   pulizia,    e    comma    6-bis    relativamente
all'autorizzazione allo scorrimento di graduatoria per  la  copertura
di posti di collaboratore scolastico; 
  Visto il comma 81 dell'art. 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183,
che dispone che allo scopo di evitare duplicazioni di competenza  tra
aree e profili professionali, negli istituti di scuola secondaria  di
secondo  grado,  ove  sono  presenti  insegnanti  tecnico-pratici  in
esubero, e'  accantonato  un  pari  numero  di  posti  di  assistente
tecnico; 
  Visto l'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 25 novembre  2016,
n. 219, che prevede il ricollocamento del personale delle  Camere  di
commercio, industria, artigianato e agricoltura a  valere  sul  dieci
per cento delle  facolta'  di  assunzione  previste  dalla  normativa
vigente per gli anni 2017 e 2018 per il personale amministrativo  del
comparto scuola; 
  Ritenuto, in mancanza di un elenco, ai sensi del predetto  art.  3,
comma 6, del decreto legislativo n. 219 del 2016,  che  il  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca dovra' mantenere la
suddetta  percentuale  del  10%,  prevista  al  fine   di   garantire
l'eventuale mobilita' del personale dipendente a tempo  indeterminato
delle Camere di commercio, sulle future facolta'  di  assunzione  del
personale ATA ove sorgesse  la  necessita'  di  dover  riallocare  il
suddetto personale; 
  Visto il comma 619  dell'art.  1  della  legge  n.  205  del  2017,
relativamente  all'immissione  in  ruolo,   a   decorrere   dall'anno
scolastico  2018/2019,  del  personale  titolare  di   contratti   di
collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni
scolastiche statali ai sensi dei decreti attuativi dell'art. 8  della
legge 3 maggio 1999, n. 124, per  lo  svolgimento  di  compiti  e  di
funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi
e tecnici; 
  Visti i commi 738, 739 e 740 dell'art. 1 della  legge  n.  145  del
2018, relativi all'autorizzazione, a decorrere  dall'anno  scolastico
2019/2020, della trasformazione da tempo parziale a tempo  pieno  del
rapporto di lavoro degli assistenti amministrativi e tecnici  assunti
nell'anno scolastico 2018/2019 ai sensi dell'art. 1, commi da  619  a
621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, mediante scorrimento della
graduatoria di merito della procedura di selezione indetta  ai  sensi
dell'art. 1, commi da  619  a  621,  della  medesima  legge,  con  il
corrispondente incremento  della  dotazione  organica  del  personale
assistente amministrativo e tecnico; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n.  162,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e, in particolare,
l'art. 7, comma 10-sexies, che prevede, tra l'altro, che a  decorrere
dall'anno scolastico 2020/2021, e' autorizzata la  trasformazione  da
tempo  parziale  a  tempo  pieno  del  rapporto  di  lavoro  dei  553
assistenti amministrativi  e  tecnici  assunti  nell'anno  scolastico
2018/2019 ai sensi dell'art. 1, commi da 619 a 621,  della  legge  27
dicembre 2017, n.  205,  e  non  rientranti  nell'applicazione  delle
disposizioni sulla trasformazione del  rapporto  di  lavoro  prevista
dall'art. 1, comma 738, della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  con
corrispondente incremento  della  dotazione  organica  del  personale
assistente amministrativo e tecnico; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2016), e  in  particolare  l'art.  1,  comma  257,  che
prevede, al fine di assicurare continuita'  alle  attivita'  previste
negli  accordi  sottoscritti  con  scuole  o  universita'  dei  Paesi
stranieri, che il personale della scuola impegnato  in  innovativi  e
riconosciuti  progetti  didattici  internazionali  svolti  in  lingua
straniera, al raggiungimento dei requisiti per  la  quiescenza,  puo'
chiedere  di  essere  autorizzato  al   trattenimento   in   servizio
retribuito per non piu' di tre anni; 
  Visto il decreto-legge 12 dicembre 2018, n.  135,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  11  febbraio  2019,  n.   12,   recante
disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per  le
imprese e per la pubblica amministrazione, e  in  particolare  l'art.
10, comma 1, che prevede, tra l'altro, che  i  candidati  ammessi  al
corso  conclusivo  del  corso-concorso  bandito  nel  2017   per   il
reclutamento dei dirigenti scolastici, sono  dichiarati  vincitori  e
assunti, secondo l'ordine della graduatoria di ammissione  al  corso,
nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili,  fatto  salvo
il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'art. 39,
comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 
  Visto l'art. 2, comma 2-bis, del citato decreto-legge  n.  126  del
2019, relativamente all'assunzione nel limite dei  posti  annualmente
vacanti  e  disponibili  degli  idonei   utilmente   iscritti   nella
graduatoria nazionale per merito e titoli del  concorso  a  dirigente
scolastico indetto con D.D.G. n. 1259 del  23  novembre  2017,  fatta
salva la disciplina autorizzatoria di cui  all'art.  39,  commi  3  e
3-bis, della legge n. 449 del 1997; 
  Vista la nota del Ministro dell'istruzione del 10 luglio  2020,  n.
5313, recante richiesta  di  autorizzazione,  per  l'anno  scolastico
2020/2021,  alla  nomina  in  ruolo  di  personale  docente  per   un
contingente totale di n. 85.218 unita', di cui  n.  63.771  su  posti
comuni e n. 21.447 su posti di sostegno a fronte di un corrispondente
numero di posti di docente vacanti e disponibili, detratto  l'esubero
di n. 410 unita', e di un  numero  di  cessazioni  dal  servizio  con
decorrenza dall'anno scolastico 2020/2021 pari a n. 30.620; 
  Vista la nota del Ministro dell'istruzione del 3  agosto  2020,  n.
8126, con la quale, a seguito  di  interlocuzioni  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, sono fornite  informazioni  aggiuntive
in merito alla richiesta assunzionale di cui alla precedente nota del
10 luglio 2020, n. 5313; 
  Vista la nota del Gabinetto del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze del 7 agosto 2020,  n.  12974,  che  trasmette  la  nota  del
Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato  -  IGOP  del  6
agosto 2020, n. 159971 con la quale si comunica, con le  precisazioni
ivi indicate, l'assenso alle autorizzazioni  ad  assumere  n.  84.808
unita' di personale docente su posto comune e di sostegno per  l'anno
scolastico 2020/2021; 
  Vista la nota del Ministro dell'istruzione del 21 luglio  2020,  n.
6426,  relativa  alla  richiesta  di   autorizzazione,   per   l'anno
scolastico  2020/2021,  all'assunzione  a  tempo   indeterminato   di
novantuno unita' di  personale  educativo,  a  fronte  di  un  numero
complessivo di posti vacanti e disponibili per tale  anno  scolastico
pari a n. 267 unita', tenuto conto di n. 22 esuberi; 
  Tenuto conto che nella predetta nota del  Ministro  dell'istruzione
del 21 luglio 2020, n. 6426, viene specificato che nel computo  delle
cessazioni dal servizio e' stato tenuto conto di  n.  101  cessazioni
dal servizio con decorrenza 1°  settembre  2020,  nonche'  di  n.  12
cessazioni dal servizio con decorrenza 1° settembre 2019 che non sono
state oggetto di autorizzazione all'assunzione per l'anno  scolastico
2019/2020 in considerazione dei tempi di  applicazione  del  predetto
art. 14, comma 7, del decreto-legge n. 4 del 2019,  convertito  dalla
legge n. 26 del 2019; 
  Vista la nota del  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello
Stato - IGOP del 5  agosto  2020,  n.  157073,  con  la  quale  viene
espresso l'assenso alla richiesta di autorizzazione all'immissione in
ruolo di n. 91 unita' di personale educativo; 
  Vista la nota del Ministro dell'istruzione del 22 luglio  2020,  n.
6540,  relativa  alla  richiesta  di   autorizzazione,   per   l'anno
scolastico 2020/2021, all'assunzione a tempo pieno e indeterminato di
n. 11.323 unita' di personale amministrativo, tecnico  ed  ausiliario
(A.T.A.), di cui n. 532 destinate alla trasformazione a  tempo  pieno
di contratti a tempo parziale; 
  Considerato che nella suddetta nota del 22  luglio  2020,  n.  6540
viene specificato che il predetto contingente e'  stato  individuato,
al netto degli esuberi, tenendo conto delle cessazioni  dal  servizio
con decorrenza 1° settembre 2020, pari a n. 9.169 unita' di personale
ATA, comprensive di quelle  avvenute  a  qualsiasi  titolo  nell'anno
scolastico 2019/2020 del personale immesso in ruolo a  seguito  delle
procedure di internalizzazione dei servizi di pulizia ex art. 58  del
citato decreto-legge n. 69 del 2013,  nonche'  delle  cessazioni  dal
servizio con decorrenza 1° settembre 2019 che non sono state  oggetto
di autorizzazione all'assunzione per l'anno scolastico 2019/2020 pari
a n. 1.065; 
  Preso atto che nella predetta nota del 22 luglio 2020, n.  6540  e'
specificato  che  i  risparmi  derivanti  dalle  cessazioni  riferite
all'anno scolastico 2019/2020 saranno utilizzati per il  reclutamento
di un contingente di n. 698 unita' composto esclusivamente da  unita'
appartenenti profilo di D.S.G.A - Direttore dei  servizi  generali  e
amministrativi e che, pertanto, il contingente totale di D.S.G.A  per
il quale e' richiesta l'autorizzazione all'assunzione  ammonta  a  n.
1.985 unita', pari alla somma delle suddette 698 unita' piu'  n.  463
cessazioni con decorrenza 1° settembre 2020, n. 760  cessazioni  gia'
certificate e accantonate nell'anno  scolastico  2019/2020  e  n.  64
cessazioni  relative  all'anno  scolastico  2019/2020   con   tardiva
certificazione del diritto alla pensione; 
  Considerato che nella suddetta nota del 22 luglio 2020, n. 6540, si
rappresenta che il numero di unita' di  assistenti  amministrativi  e
tecnici aventi diritto alla trasformazione  del  contratto  da  tempo
parziale a tempo pieno, ai sensi di quanto  disposto  dal  richiamato
comma 10-sexies del decreto-legge n. 162 del 2019, e' pari a  n.  473
unita'; 
  Tenuto conto che nella predetta nota del 22 luglio 2020, n. 6540 e'
altresi'  specificato  che  i  collaboratori   scolastici   aspiranti
all'immissione in ruolo ai sensi delle previsioni di cui all'art.  1,
commi 622 e seguenti, della legge n. 205 del 2017 ammontano a n.  159
unita'; 
  Preso atto che nella suddetta nota del 22 luglio 2020, n.  6540  e'
comunicato che l'accantonamento dei posti di assistente tecnico negli
istituti di scuola secondaria di  secondo  grado  ove  sono  presenti
insegnanti tecnico-pratici e' stato previsto nello schema di  decreto
interministeriale di definizione degli organici del personale ATA per
il triennio scolastico 2019/2022 in  corso  di  formalizzazione,  nel
quale tali posti sono resi indisponibili e che  comunque  l'eventuale
situazione di esubero di tali insegnanti  trova  compensazione  nella
richiesta di assunzione del personale docente; 
  Considerato che nella suddetta nota del 22 luglio 2020, n. 6540, e'
specificato che  non  sono  emerse  esigenze  di  ricollocamento  del
personale  delle  Camere  di  commercio,  industria,  artigianato   e
agricoltura, ex all'art. 3, comma 6, del decreto legislativo  n.  219
del 2016, e che, pertanto, si richiede che il previsto accantonamento
del 10% delle facolta' assunzionali per il 2017 e 2018  possa  essere
posticipato all'anno scolastico 2021/2022; 
  Considerato che nella suddetta nota del 22 luglio 2020, n. 6540, e'
altresi' specificato che non si e' a conoscenza di ulteriori sviluppo
che interessino il Ministero dell'istruzione con  riferimento  al  il
personale    destinatario    delle     procedure     di     mobilita'
intercompartimentale di cui all'art. 1, commi da  420  a  428,  della
legge 23 dicembre 2014, n.  190,  riguardanti  le  procedure  per  la
ricollocazione  del  personale  delle   province   e   delle   citta'
metropolitane, procedure estese anche al personale della Croce  Rossa
Italiana; 
  Vista la nota del Gabinetto del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze del 7 agosto 2020,  n.  12983,  che  trasmette  la  nota  del
Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato  -  IGOP  del  5
agosto 2020, n. 157075,  con  la  quale  si  esprime  l'assenso  alle
autorizzazioni ad assumere per l'anno scolastico 2020/2021 nel limite
di n. 11.323 unita' di personale ATA, di cui n.  532  destinate  alla
trasformazione a tempo pieno di contratti a tempo determinato e n. 11
a tempo parziale; 
  Vista la nota del Ministro dell'istruzione del 24 luglio  2020,  n.
6799 con cui si richiede, per l'anno scolastico 2020/2021,  a  fronte
di un numero di posti di dirigente scolastico vacanti  e  disponibili
al 1° settembre 2020  pari  a  n.  489  unita'  e  di  un  numero  di
cessazioni con decorrenza 1° settembre 2020 pari  a  n.  542  unita',
l'autorizzazione a complessive nomine in ruolo di  n.  529  dirigenti
scolastici, di cui n. 29 unita' per immissione in ruolo dei  soggetti
inclusi nelle graduatorie del concorso di cui  al  D.D.G.  13  luglio
2011 della Regione Campania, n. 458 unita' di vincitori del  concorso
di cui al D.D.G. 1259 del  23  novembre  2017  e  n.  42  unita'  per
trattenimento in servizio ai sensi  dell'art.  1,  comma  257,  della
legge n. 208 del 2015; 
  Vista la nota del Gabinetto del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze del 7 agosto  2020,  n.  12979  che  trasmette  la  nota  del
Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato  -  IGOP  del  5
agosto 2020, n. 157074,  con  la  quale  si  comunica  di  non  avere
osservazioni in merito alla richiesta di assumere  n.  529  dirigenti
scolastici per l'anno scolastico 2020/2021; 
  Vista la nota del Ministro dell'istruzione del 23 luglio  2020,  n.
6625 con la quale, relativamente al personale insegnante di religione
cattolica, a fronte di un  numero  complessivo  di  posti  vacanti  e
disponibili per l'anno scolastico 2020/2021 pari a n. 6.600 unita'  e
di un numero di cessazioni con decorrenza 1° settembre 2020 pari a n.
472  unita',  si   richiede,   per   l'anno   scolastico   2020/2021,
l'autorizzazione all'immissione in ruolo di un numero  di  unita'  di
personale insegnante di religione cattolica sufficiente a coprire  le
attuali iscrizioni nelle graduatorie di merito in ragione  di  quanto
previsto dal combinato disposto degli articoli 2 e 3, comma 1,  della
legge n. 186 del 2003; 
  Vista la nota del  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello
Stato - IGOP del 5  agosto  2020,  n.  157072,  con  la  quale  viene
espresso l'assenso alla richiesta di autorizzazione all'immissione in
ruolo  di  n.  472  unita'  di  personale  insegnante  di   religione
cattolica, pari alle cessazioni con decorrenza 1° settembre 2020; 
  Ritenuto di accordare al Ministero dell'istruzione, ferma  restando
la disponibilita' in organico dei posti interessati  alle  immissioni
in ruolo, l'autorizzazione  ad  assumere  a  tempo  indeterminato  un
numero pari a: 
    n. 84.808 unita' di personale docente; 
    n. 472 unita' di insegnanti di religione cattolica; 
    n. 91 unita' di personale educativo; 
    n. 11.323 unita' di personale ATA, di cui n. 532  destinate  alla
trasformazione a tempo pieno di contratti a tempo parziale e n. 11  a
tempo parziale; 
    n. 529 dirigenti scolastici; 
  Visto l'art. 2, comma 1, lettera  b)  del  decreto-legge  8  aprile
2020, n. 22, convertito, con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020,
n. 41, che prevede la possibilita' di  deroga  al  termine  entro  il
quale effettuare le  immissioni  in  ruolo  di  cui  all'art.  4  del
decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 20 agosto 2001, n. 333; 
  Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli
atti  amministrativi  da  adottarsi  nella  forma  del  decreto   del
Presidente della Repubblica, e in  particolare  l'art.  1,  comma  1,
lettera ii), che contempla tutti gli atti per i quali e'  intervenuta
la deliberazione del Consiglio dei ministri; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 7 agosto 2020; 
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il Ministero dell'istruzione e' autorizzato, per l'anno  scolastico
2020/2021,   ad   assumere   a   tempo   indeterminato,   sui   posti
effettivamente vacanti e disponibili, un numero pari a: 
    a) n. 84.808 unita' di personale docente; 
    b) n. 472 unita' di insegnanti di religione cattolica; 
    c) n. 91 unita' di personale educativo; 
    d) n. 11.323 unita' di personale ATA, di  cui  n.  532  destinate
alla trasformazione a tempo pieno di contratti a tempo parziale e  n.
11 a tempo parziale; 
    e) n. 529 dirigenti scolastici.